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Le disposizioni contenute nel precedente art. 1 si applicano anche: agli ufficiali di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 735; agli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per soppressione di ruoli ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45; agli ufficiali dei carabinieri e di amministrazione collocati nella riserva, ai sensi dei decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543; agli ufficiali di cui all'art. 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810; agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fruenti del trattamento economico di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472; agli ufficiali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. Nei confronti di questi ufficiali l'assegno mensile previsto dal predetto articolo e' riliquidato, altresi', con effetto dal 1 giugno 1947, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778; agli ufficiali di cui all'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. Nei confronti di questi ufficiali l'assegno mensile previsto dal predetto articolo e' riliquidato, altresi' con effetto dal 1 settembre 1946, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e con effetto dal 1 giugno 1947, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 aprile 1952, n. 212

1

con decorrenza dal 1 luglio 1951

La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 26, comma 4) che "L'assegno mensile spettante agli ufficiali e sottufficiali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404, e' riliquidato tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge." Ha altresi' disposto (con l'art. 34) che le suddette modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1951.

Testo in vigore dal 13 aprile 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1952

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1951 al 13 aprile 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 aprile 1952, n. 212

    La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 26, comma 4) che "L'assegno mensile spettante agli ufficiali e sottufficiali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404, e' riliquidato tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge." Ha altresi' disposto (con l'art. 34) che le suddette modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1951.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-05-26;404~art2 · fonte del testo