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Con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, saranno annualmente determinati, in conformita' dei criteri stabiliti col decreto di cui al precedente articolo 4 e sentite le Amministrazioni interessate, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentita una Commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, e composta da due funzionari del Ministero del tesoro e da due funzionari della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, designati, rispettivamente, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per i trasporti.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008
