Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1959 al 22 dicembre 2008. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La specificazione degli oneri indicati negli articoli 1 e 2 e la determinazione dei criteri per la valutazione dei relativi importi, sulla base dei principi direttivi stabiliti dagli articoli stessi, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-11-29;1155~art4 · fonte del testo