Le spese di cui all'art. 1 saranno rimborsate dal Tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione del 50 per cento sui trasporti effettuati in base ai conti di debito presentati dall'Amministrazione ferroviaria medesima.

Testo vigente dal 13 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;876~art2 · fonte del testo