Trasporto gratuito di merci da parte del "Centre d'entraide internationale aux populations civiles"
Art. 2
Le spese di cui all'art. 1 saranno rimborsate integralmente dal Tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in base ai conti di debito presentati mensilmente dall'Amministrazione ferroviaria medesima.
Testo vigente dal 4 marzo 1952
