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Nella prima fase del piano, saranno destinati:
- a)lire 320 miliardi al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;
- b)lire 100 miliardi al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento;
- c)lire 40 miliardi alla costruzione di alloggi patrimoniali ed economici per i ferrovieri e di alloggi raggruppati per il personale di linea;
- d)lire 5 miliardi al graduale aumento di capitale delle societa' di cui l'Azienda ferroviaria detiene una partecipazione azionaria, allo scopo di promuovere il potenziamento delle attrezzature destinate all'esercizio dei servizi automobilistici nonche' dei servizi complementari e accessori dell'esercizio ferroviario. Le restanti disponibilita' saranno ripartite, secondo rigorosi criteri di priorita', tra le altre opere necessarie per aumentare la sicurezza dell'esercizio, per migliorare i trasporti operai di massa, per migliorarne l'efficienza, per accrescere la potenzialita' delle linee e degli scali, per migliorare i servizi accessori, per migliorare l'istruzione professionale del personale, per completare l'elettrificazione delle linee, per ammodernare e potenziare le officine, i depositi nonche' gli altri impianti strettamente e direttamente legati all'efficienza e alla sicurezza dell'esercizio.
Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 15 gennaio 1970
