Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nella prima fase del piano, saranno destinati:
- a)lire 320 miliardi al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;
- b)lire 100 miliardi al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento;
- c)lire 40 miliardi alla costruzione di alloggi patrimoniali ed economici per i ferrovieri e di alloggi raggruppati per il personale di linea;
- d)lire 5 miliardi al graduale aumento di capitale delle societa' di cui l'Azienda ferroviaria detiene una partecipazione azionaria, allo scopo di promuovere il potenziamento delle attrezzature destinate all'esercizio dei servizi automobilistici nonche' dei servizi complementari e accessori dell'esercizio ferroviario.1 Le restanti disponibilita' saranno ripartite, secondo rigorosi criteri di priorita', tra le altre opere necessarie per aumentare la sicurezza dell'esercizio, per migliorare i trasporti operai di massa, per migliorarne l'efficienza, per accrescere la potenzialita' delle linee e degli scali, per migliorare i servizi accessori, per migliorare l'istruzione professionale del personale, per completare l'elettrificazione delle linee, per ammodernare e potenziare le officine, i depositi nonche' gli altri impianti strettamente e direttamente legati all'efficienza e alla sicurezza dell'esercizio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 dicembre 1969, n.969
1La L. 10 dicembre 1969, n.969 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In aggiunta alla somma di lire 5 miliardi prevista dall'articolo 4, lettera d), della legge 27 aprile 1962, n. 211, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo per consentire un ulteriore aumento del capitale delle societa' di cui la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato detiene una partecipazione azionaria, ai fini del potenziamento dei pubblici servizi automobilistici e delle attrezzature destinate all'esercizio di essi".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008
