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E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, di eseguire, almeno fino alla concorrenza della somma di 320 miliardi, opere e forniture per il rinnovamento, il riclassamento, lo ammodernamento e il potenziamento delle linee e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale e insulare, nonche' dei mezzi di esercizio destinati ai servizi delle linee e degli impianti medesimi. Le forniture e le lavorazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal precedente comma sono riservate, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse Regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite. In ogni caso le forniture di materiale, rotabile non potranno essere d'importo inferiore ai due quinti della relativa spesa complessiva.

Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-27;211~art9 · fonte del testo