Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1962 al 22 dicembre 2008. 152 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al quinto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Province interessate. Il decreto anzidetto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La percentuale che viene esclusa dalla riserva del quinto sara' comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni di cui all'art. 1 sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al quinto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-10-06;835~art2 · fonte del testo