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Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per le quali non si e' ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonche' la delega di ulteriori funzioni gia' attribuite alle regioni a statuto ordinario. Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia.

Testo in vigore dal 11 agosto 1981 al 12 novembre 1983

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;453~art2 · fonte su Normattiva