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Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per le quali non si e' ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonche' la delega di ulteriori funzioni gia' attribuite alle regioni a statuto ordinario. Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 22 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 25 comma 19-bis) che il termine previsto dal presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 1985

L. 23 dicembre 1986, n. 926

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La L. 23 dicembre 1986, n. 926 ha disposto (con l'art. 1) che il termine previsto dal presente articolo, gia' prorogato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 25, comma 19-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1987 al 3 agosto 1988

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;453~art2 · fonte su Normattiva