Art. 8 — Contributi ai quotidiani
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Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9, i contributi di cui all'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati fino al 31 dicembre 1987 con le modalita' che seguono. Per l'anno 1986 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani anche se la loro stampa avviene in tutto o in parte all'estero, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:
- a)lire 55 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;
- b)lire 51 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;
- c)lire 33 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;
- d)lire 28 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila. Per l'anno 1987 i contributi di cui al precedente comma 2 sono ridotti del 30 per cento. I suddetti contributi sono proporzionalmente ridotti corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59. I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali. I contributi sono aumentati del 15 per cento per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo e' limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni. Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonche' la percentuale dello spazio pubblicitario e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, documentati con le copie delle relative fatture, anche nell'ipotesi di acquisto di carta mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. I contributi di cui al presente articolo sono cosi' erogati:
- a)dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate, ma non oltre un semestre dal termine di presentazione delle domande e purche' sia stata verificata l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dall'impresa;
- b)dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo. Qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata e' esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un anno. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata e' esclusa dalle provvidenze di cui alla lettera b) del comma 10 del presente articolo. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato a trattenere sui contributi determinati ai sensi dei commi precedenti una somma non superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire alle imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di carta del tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole testate, calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunita' economica europea. Il Comitato interministeriale per i prezzi accerta il prezzo minimo di cui al comma precedente, al 1 luglio ed al 1 gennaio di ciascun anno, in relazione alla fornitura del quantitativo di carta in conto contributi rispettivamente per il primo ed il secondo semestre. E' fatto obbligo alle societa' che, sulla base dell'ultimo bilancio depositato, redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano conseguito utili, di reinvestire le provvidenze di cui al presente articolo nell'impresa editoriale, in favore dello sviluppo dell'impresa. La violazione del suddetto obbligo comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 22 dicembre 1989, n.411 ( con l'art. 3) ha disposto che " I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri accessori."
Testo in vigore dal 31 dicembre 1989 al 1 gennaio 2019
