[1]Proroga della convenzione col Banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Lazio.

[2]Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro professore Ezio Vanoni ed il Banco di Santo Spirito con sede in Roma, rappresentato dal suo Presidente marchese Giovanni Battista Sacchetti si stabilisce e si conviene quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Santo Spirito di Roma in data 28 dicembre 1939, approvata col R. decreto 16 maggio 1940, n. 536, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1 gennaio 1942-31 dicembre 1943 con convenzione del 28 dicembre 1941, approvata col R. decreto 9 marzo 1942, n. 317 e prorogata tacitamente per un biennio e cioe' dal 1 gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata per un altro biennio e cioe' dal 1 gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 609, e' rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioe' dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 alle condizioni che seguono.

Testo vigente dal 30 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~art1 · fonte del testo