La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che il Banco di Santo Spirito deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Banco di Santo Spirito dichiara fin d'ora di aderire. Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Roma ad emettere, entro i primi 5 giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potra' superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Santo Spirito e' tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Testo vigente dal 30 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~art13 · fonte del testo