Art. 1 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
[1]Proroga della convenzione con l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Venezie.
[2]Fra il Ministero delle Finanze, rappresentato dal signor Ministro professor Ezio Vanoni e l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie con sede in Venezia rappresentato dal suo presidente ingegnere dottor Francesco Ferruccio Smeraldi si stabilisce e si conviene quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in data 28 dicembre 1939, approvata col regio decreto 22 aprile 1940, n. 453, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Venezie, rinnovata con modificazioni per il biennio 1 gennaio 1942-31 dicembre 1943, con convenzione 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, e prorogata tacitamente per un biennio e cioe' dal 1 gennaio 1944 al 31 dicembre 1945, e, successivamente prorogata, con modificazioni per un biennio e cioe' dal 1 gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946, approvata con Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 641, e' rinnovata con modificazioni per un triennio e cioe' dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 alle condizioni che seguono.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
