[1]Convenzione con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.

[2]Fra il Ministero delle finanze, rappresentato da S. E. il Ministro per le finanze, prof. Ezio Vanoni, e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna con sede in Sassari, rappresentato dal suo presidente, avv. Gino Foletti, si stabilisce e si conviene quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]Il Ministero delle finanze consente all'istituto di credito agrario per la Sardegna di effettuare il servizio di distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Cagliari, Sassari e Nuoro. E' peraltro in facolta' del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro, giusta le norme vigenti.

Testo vigente dal 22 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;154~art1 · fonte del testo