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I termini previsti per l'emanazione da parte del Governo dei decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla completa attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche con la necessaria integrazione dei decreti presidenziali gia' emanati, sono fissati in otto mesi dalla data, di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i principi direttivi contenuti nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Tale termine e' ridotto a due mesi per la determinazione dell'aliquota di imposta unica sull'energia elettrica prodotta. Nella determinazione dell'aliquota il Governo si atterra' al criterio di assicurare al Tesoro dello Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio un gettito corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle imposte di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, per il periodo di imposta 1961, limitatamente alle attivita' trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della citata legge n. 1643, con la maggiorazione del 10 per cento.
Testo in vigore dal 3 luglio 1964 al 22 dicembre 2008
