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L'Ente nazionale per l'energia elettrica, nel quadro dei compiti ad esso riservati dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, osservando le direttive del Comitato dei ministri provvede al coordinamento della attivita' elettriche esercitate da enti e imprese diversi dall'Enel. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme relative all'esercizio della attivita' di cui al comma precedente nel termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- 1)dovra' essere attribuito all'Enel il potere di disporre, in via normale, la piu' razionale ed economica utilizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica. Sara' inoltre attribuita all'Enel la facolta' di richiedere, per esigenze eccezionali, l'utilizzazione massima degli impianti stessi. In tale ultima ipotesi l'energia prodotta oltre il limite dello sfruttamento normale degli impianti non e' calcolata ai fini dell'applicazione dei nn. 6 e 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- 2)l'energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli Enti ed imprese di cui al primo comma del presente articolo puo' essere ritirata solo dall'Ente nazionale secondo le modalita' stabilite dall'Ente stesso. In caso di mancato accordo nella determinazione del prezzo della fornitura fra l'Enel e gli interessati, il prezzo e' determinato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, nei limiti delle tariffe stabilite dal Comitato dei ministri dell'Enel. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del secondo comma, n. 2), del presente articolo in attuazione delle direttive del Comitato dei ministri, sono soggette all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio.
Testo in vigore dal 3 luglio 1964 al 22 dicembre 2008
