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Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e superiori. I distrettuali sono istituiti nei Comuni capoluoghi di distretti notarili. Ciascun Archivio notarile distrettuale e' competente per la circoscrizione del distretto notarile per il quale e' istituito. Le sedi degli Archivi notarili superiori sono indicate nella tabella B allegata alla presente legge che determina anche la circoscrizione di ciascuna di essi. Agli Archivi notarili superiori restano attribuite le funzioni di cui all'art. 2 del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876.

Testo in vigore dal 19 giugno 1952 al 11 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;629~art2 · fonte del testo