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Negli Archivi notarili distrettuali sono conservati gli atti relativi agli ultimi cento anni. Tutti gli altri atti, di qualsiasi natura, sia in originale sia in copia, che trovansi depositati negli Archivi notarili, debbono essere versati agli Archivi di Stato. Successivamente al primo, il versamento avverra' ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio decorso.
Testo in vigore dal 19 giugno 1952 al 11 agosto 1957
