L'originale o le copie degli atti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 952, trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile, sono eliminati con la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, decorsi dieci anni dalla trasmissione.
Testo vigente dal 26 febbraio 1990
