Nella prima applicazione della presente legge i periodi minimi di anzianita' normalmente richiesti per l'avanzamento di gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A, al 10° di quello di gruppo B e al 12° di quello di gruppo C, di cui alla tabella annessa alla presente legge, sono ridotti alla meta'. Peraltro, nessun impiegato potra' fruire di tale riduzione per conseguire piu' di una promozione.

Testo vigente dal 19 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;629~art35 · fonte del testo