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Gli ispettori provvedono alle ispezioni ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del Ministero. Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in tutti gli Archivi notarili.

Testo in vigore dal 19 giugno 1952 al 11 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;629~art5 · fonte del testo