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Gli ispettori provvedono alle ispezioni ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del Ministero. Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in tutti gli Archivi notarili. ((Gli ispettori, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, provvedono inoltre ad eseguire, ogni biennio, le ispezioni ordinarie agli atti e repertori dei presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati previste dall'art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Restano pertanto abrogate le disposizioni dettate dall'art. 129, n. 2, suindicato e quelle dell'art. 256 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1636)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 luglio 1957, n. 588
1La L. 19 luglio 1957, n. 588 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "La presente norma trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della legge".
Testo in vigore dal 11 agosto 1957 al 1 gennaio 2007
