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Gli ispettori provvedono alle ispezioni ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del Ministero. Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in tutti gli Archivi notarili. ((Gli ispettori, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, provvedono inoltre ad eseguire, ogni biennio, le ispezioni ordinarie agli atti e repertori dei presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati previste dall'art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Restano pertanto abrogate le disposizioni dettate dall'art. 129, n. 2, suindicato e quelle dell'art. 256 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1636)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 luglio 1957, n. 588

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La L. 19 luglio 1957, n. 588 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "La presente norma trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della legge".

Testo in vigore dal 11 agosto 1957 al 1 gennaio 2007

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1952 al 11 agosto 1957. 64 parole aggiunte.

Gli ispettori provvedono alle ispezioni ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del Ministero. Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in tutti gli Archivi notarili. aggiunto: Gli ispettori, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, provvedono inoltre ad eseguire, ogni biennio, le ispezioni ordinarie agli atti e repertori dei presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati previste dall'art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Restano pertanto abrogate le disposizioni dettate dall'art. 129, n. 2, suindicato e quelle dell'art. 256 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1636.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 luglio 1957, n. 588

    La L. 19 luglio 1957, n. 588 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "La presente norma trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-05-17;629~art5 · fonte del testo