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[1]La Presidenza della Federazione e' costituita del presidente e del vice presidente, nominati, su designazione rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dal Ministro per l'agricoltura, il quale puo' anche esonerarli dalla carica.

[2]Il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice presidente, ha la rappresentanza legale della Federazione; presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo e l'Assemblea, ed ha competenza per tutti gli affari non riservati agli altri organi.

[3]La firma che impegna l'Ente e' demandata al presidente o, in sua assenza, al vice presidente, congiuntamente al direttore generale o ad altri capi servizi della Federazione.

[4]Il presidente, previa conforme delibera del Consiglio di amministrazione, puo' delegare al direttore generale e agli altri dirigenti la firma per gli atti relativi al servizio o ufficio ad essi affidato.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art32 · fonte del testo