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[1]La Presidenza della Federazione e' costituita del presidente e del vice presidente, nominati, su designazione rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dal Ministro per l'agricoltura, il quale puo' anche esonerarli dalla carica.
[2]Il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice presidente, ha la rappresentanza legale della Federazione; presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo e l'Assemblea, ed ha competenza per tutti gli affari non riservati agli altri organi.
[3]La firma che impegna l'Ente e' demandata al presidente o, in sua assenza, al vice presidente, congiuntamente al direttore generale o ad altri capi servizi della Federazione.
[4]Il presidente, previa conforme delibera del Consiglio di amministrazione, puo' delegare al direttore generale e agli altri dirigenti la firma per gli atti relativi al servizio o ufficio ad essi affidato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235
1Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009
