Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La Presidenza della Federazione e' costituita del presidente e del vice presidente, nominati, su designazione rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dal Ministro per l'agricoltura, il quale puo' anche esonerarli dalla carica.

[2]Il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice presidente, ha la rappresentanza legale della Federazione; presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo e l'Assemblea, ed ha competenza per tutti gli affari non riservati agli altri organi.

[3]La firma che impegna l'Ente e' demandata al presidente o, in sua assenza, al vice presidente, congiuntamente al direttore generale o ad altri capi servizi della Federazione.

[4]Il presidente, previa conforme delibera del Consiglio di amministrazione, puo' delegare al direttore generale e agli altri dirigenti la firma per gli atti relativi al servizio o ufficio ad essi affidato. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235

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Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".

Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1948

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235

    Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art32 · fonte del testo