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[1]Il Collegio del sindaci della Federazione italiana dei Consorzi agrari e' costituito di cinque membri nominati, uno dal Ministero delle finanze con funzioni di presidente, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero delle corporazioni, e due dall'Assemblea fra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti.
[2]Al Collegio sindacale, che dura in carica tre anni, spettano, in quanto applicabili, le attribuzioni previste dalla legge sui sindaci delle societa' per azioni.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948
