Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Collegio del sindaci della Federazione italiana dei Consorzi agrari e' costituito di cinque membri nominati, uno dal Ministero delle finanze con funzioni di presidente, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero delle corporazioni, e due dall'Assemblea fra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti.
[2]Al Collegio sindacale, che dura in carica tre anni, spettano, in quanto applicabili, le attribuzioni previste dalla legge sui sindaci delle societa' per azioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235
1Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009
