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[1]L'Assemblea e' costituita da tutti i partecipanti, i quali hanno eguale voto, qualunque sia l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione.

[2]Spetta all'Assemblea:

  • a)di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione a' termini dell'art. 33;
  • b)di nominare due componenti il Collegio sindacale, a' termini dell'art. 36;
  • c)di formulare voti e proposte concernenti le attivita' della Federazione;
  • d)di deliberare sul bilancio da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • e)di proporre modifiche allo statuto della Federazione.

[3]Le adunanze dell'Assemblea sono valide qualunque sia l'ammontare delle quote di partecipazione rappresentatevi.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art37 · fonte del testo