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[1]L'Assemblea e' costituita da tutti i partecipanti, i quali hanno eguale voto, qualunque sia l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione.
[2]Spetta all'Assemblea:
- a)di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione a' termini dell'art. 33;
- b)di nominare due componenti il Collegio sindacale, a' termini dell'art. 36;
- c)di formulare voti e proposte concernenti le attivita' della Federazione;
- d)di deliberare sul bilancio da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- e)di proporre modifiche allo statuto della Federazione.
[3]Le adunanze dell'Assemblea sono valide qualunque sia l'ammontare delle quote di partecipazione rappresentatevi.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948
