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[1]L'Assemblea e' costituita da tutti i partecipanti, i quali hanno eguale voto, qualunque sia l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione.
[2]Spetta all'Assemblea:
- a)di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione a' termini dell'art. 33;
- b)di nominare due componenti il Collegio sindacale, a' termini dell'art. 36;
- c)di formulare voti e proposte concernenti le attivita' della Federazione;
- d)di deliberare sul bilancio da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- e)di proporre modifiche allo statuto della Federazione.
[3]Le adunanze dell'Assemblea sono valide qualunque sia l'ammontare delle quote di partecipazione rappresentatevi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235
1Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009
