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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare con le norme della presente legge ed eventualmente a modificare le disposizioni relative:
- a)all'Ente nazionale risi;
- b)all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;
- c)all'Associazione nazionale bieticoltori;
- d)all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose;
- e)alla Sezione nazionale tabacchicoltori;
- f)all'Ente assistenziale utenti motori agricoli;
- g)all'Ente produttori selvaggina;
- h)all'Ente nazionale cinofilia italiana;
- i)all'Ente nazionale seme bietole zuccherine;
- l)ad ogni altro Ente che eserciti, nel campo dell'agricoltura, attivita' analoghe a quelle degli Enti economici contemplati dalla presente legge.
[2]Le attribuzioni di detti Enti potranno essere trasferite, in tutto o in parte, agli Enti economici dell'agricoltura o alla loro Associazione, ai Consorzi agrari o alla loro Federazione.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
