Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare con le norme della presente legge ed eventualmente a modificare le disposizioni relative:

  • a)all'Ente nazionale risi;
  • b)all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;
  • c)all'Associazione nazionale bieticoltori;
  • d)all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose;
  • e)alla Sezione nazionale tabacchicoltori;
  • f)all'Ente assistenziale utenti motori agricoli;
  • g)all'Ente produttori selvaggina;
  • h)all'Ente nazionale cinofilia italiana;
  • i)all'Ente nazionale seme bietole zuccherine;
  • l)ad ogni altro Ente che eserciti, nel campo dell'agricoltura, attivita' analoghe a quelle degli Enti economici contemplati dalla presente legge.

[2]Le attribuzioni di detti Enti potranno essere trasferite, in tutto o in parte, agli Enti economici dell'agricoltura o alla loro Associazione, ai Consorzi agrari o alla loro Federazione.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art39 · fonte del testo