Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quello per le corporazioni, ha facolta' di disporre la fusione nei Consorzi agrari provinciali, degli enti ed imprese associative comunque costituite fra gli agricoltori aventi per oggetto l'acquisto e la vendita collettiva di materie utili all'agricoltura.

tolto: Entro tre anni dalla pubblicazione dei decreti di fusione le quote di capitale versate dai soci e partecipanti agli enti ed alle imprese assorbiti sono rimborsate alla pari a richiesta degli interessati.

tolto: Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' altresi' autorizzato ad istituire Consorzi agrari provinciali nelle provincie che ne sono ancora sprovviste.

tolto: La costituzione di organismi destinati a compiere operazioni similari a quelle indicate nel precedente art. 18 e' sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art40 · fonte del testo