Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quello per le corporazioni, ha facolta' di disporre la fusione nei Consorzi agrari provinciali, degli enti ed imprese associative comunque costituite fra gli agricoltori aventi per oggetto l'acquisto e la vendita collettiva di materie utili all'agricoltura.

[2]Entro tre anni dalla pubblicazione dei decreti di fusione le quote di capitale versate dai soci e partecipanti agli enti ed alle imprese assorbiti sono rimborsate alla pari a richiesta degli interessati.

[3]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' altresi' autorizzato ad istituire Consorzi agrari provinciali nelle provincie che ne sono ancora sprovviste.

[4]La costituzione di organismi destinati a compiere operazioni similari a quelle indicate nel precedente art. 18 e' sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art40 · fonte del testo