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[1]Fino all'entrata in vigore del regolamento organico di cui all'art. 16, alle esigenze dei servizi degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione nazionale degli Enti stessi si provvede col personale idoneo gia' in servizio presso gli Enti che vennero assorbiti dalla Federazione, dai Settori, dai Consorzi e dalle Sezioni di cui alla legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, e che risulti ancora in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso questi ultimi organismi.

[2]Detto personale continua a prestare servizio presso gli Enti economici dell'agricoltura, secondo le norme di stato giuridico e col trattamento economico stabiliti dai regolamenti ed ordinamenti dei rispettivi Enti di provenienza. Il mantenimento in servizio non costituisce diritto a collocamento nel nuovo organico. Il personale finora assunto, a qualsiasi titolo, per le esigenze della Federazione, dei settori, dei Consorzi e delle Sezioni sopra citate, nonche' degli ammassi e delle gestioni speciali, il quale riveste tutto la qualifica di avventizio, cessa dal servizio dalla data in cui cesseranno di funzionare gli attuali Enti economici dei produttori; e, ove risulti addetto a tali Enti da oltre un anno, avra' diritto ad una indennita' di licenziamento pari a tante mezze mensilita' di stipendio, o a tante mensilita' intere se trattisi di ex combattenti o di vecchi fascisti, quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato presso gli Enti stessi.

[3]Nei riguardi di coloro che vengano riassunti dagli Enti economici dell'agricoltura e dalla loro Associazione nazionale, non si fara' luogo alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento. Le riassunzioni non costituiscono titolo al collocamento nel ruolo organico di cui all'art. 16. Al personale riassunto non puo' essere attribuito un trattamento provvisorio comunque piu' favorevole di quello di cui esso risultava provvisto al 31 marzo 1942-XX.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art42 · fonte del testo