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Gli Istituti talassografici di cui all'art. 27, primo comma, del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assumono la denominazione di Istituti sperimentali talassografici. Essi hanno il compito di effettuare studi e indagini sulla natura fisica, chimica e biologica dei mari, allo scopo di contribuire alla migliore conoscenza dei problemi che interessano il piu' efficiente e produttivo sviluppo dell'industria della pesca nel quadro delle necessita' economiche ed alimentari della Nazione.

Testo in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;625~art1 · fonte del testo