Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli Istituti di cui all'articolo precedente provvedono ai propri fini ed al proprio funzionamento:
tolto: a) con le rendite del proprio patrimonio;
tolto: b) con un contributo statale gravante sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'incremento e la disciplina della pesca la cui misura viene stabilita, per ciascun Istituto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
tolto: c) con gli eventuali proventi delle proprie attivita';
tolto: d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti pubblici o di privati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;625~art2 · fonte del testo