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Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei confronti degli aventi diritto del personale deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, e quella di entrata in vigore della presente legge. Gli aventi diritto alla liquidazione dell'indennita' sono quelli indicati nell'art. 9, comma terzo, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Le disposizioni del precedente art. 12 si applicano, altresi', nei confronti del personale che cessi dal servizio in data anteriore a quella dei provvedimenti di nomina nei ruoli organici o di collocamento nei ruoli speciali transitori, nonche' agli aventi diritto alla liquidazione dell'indennita', in caso di morte del personale stesso. Per gli interessati all'applicazione del precedente comma, il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma dell'art. 12 decorre dalla data della cessazione dal servizio o dalla morte del dante causa.
Testo in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
