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Gli Istituti di cui all'articolo precedente provvedono ai propri fini ed al proprio funzionamento:
- a)con le rendite del proprio patrimonio;
- b)con un contributo statale gravante sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'incremento e la disciplina della pesca la cui misura viene stabilita, per ciascun Istituto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
- c)con gli eventuali proventi delle proprie attivita';
- d)con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti pubblici o di privati.
Testo in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
