Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

All'amministrazione di ciascun Istituto sperimentale talassografico provvede un Consiglio nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, composto da:

  • a)un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • b)un funzionario del Ministero del tesoro;
  • c)da tre esperti scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina il presidente del Consiglio di amministrazione fra i componenti del Consiglio medesimo. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Qualunque sia l'epoca in cui venga nominato il Consiglio di amministrazione, il triennio decorre per i componenti dal 10 gennaio dell'anno durante il quale e' avvenuta la nomina. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto.

Testo in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;625~art3 · fonte del testo