Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando, richiamato alla osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre circostanze determinino l'irregolare funzionamento dell'Ente ed ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione straordinaria dell'istituto e' affidata ad un commissario straordinario nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, per una durata non superiore a 12 mesi. Al commissario puo' essere corrisposta, a carico del l'Istituto, un'indennita' la cui misura sara' determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;625~art5 · fonte del testo