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Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando, richiamato alla osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre circostanze determinino l'irregolare funzionamento dell'Ente ed ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione straordinaria dell'istituto e' affidata ad un commissario straordinario nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, per una durata non superiore a 12 mesi. Al commissario puo' essere corrisposta, a carico del l'Istituto, un'indennita' la cui misura sara' determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
