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Il riscontro della gestione di ciascun Istituto sperimentale talassografico e' effettuato da un Collegio di tre revisori. Due revisori sono scelti tra i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio, tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato. Il Collegio dei revisori e' nominato per la durata di un triennio con decreto del Ministero per l'agricoltura e le foreste e puo', alla scadenza, essere riconfermato. I revisori esaminano e riferiscono sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compiono tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto al cui riscontro sono preposti.

Testo in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;625~art6 · fonte del testo