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Il riscontro della gestione di ciascun Istituto sperimentale talassografico e' effettuato da un Collegio di tre revisori. Due revisori sono scelti tra i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio, tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato. Il Collegio dei revisori e' nominato per la durata di un triennio con decreto del Ministero per l'agricoltura e le foreste e puo', alla scadenza, essere riconfermato. I revisori esaminano e riferiscono sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compiono tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto al cui riscontro sono preposti.
Testo in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
