Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1948 al 1 settembre 1957. Leggi il testo vigente →

Le elezioni per la seconda e la terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni. La data viene comunicata dal Ministro almeno quarantacinque giorni prima e le candidature sono deposite almeno venticinque giorni prima e rese note al corpo elettorale almeno venti giorni prima, secondo le modalita' stabilite con ordinanza ministeriale.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 1 settembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-12-30;1477~art12 · fonte del testo