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Le elezioni per la seconda e la terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni. La data viene comunicata dal Ministro almeno quarantacinque giorni prima e le candidature sono deposite almeno venticinque giorni prima e rese note al corpo elettorale almeno venti giorni prima, secondo le modalita' stabilite con ordinanza ministeriale.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 1 settembre 1957
