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((Le elezioni per la seconda Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni. Le elezioni per la terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni)). La data viene comunicata dal Ministro almeno quarantacinque giorni prima e le candidature sono deposite almeno venticinque giorni prima e rese note al corpo elettorale almeno venti giorni prima, secondo le modalita' stabilite con ordinanza ministeriale.
Testo in vigore dal 1 settembre 1957 al 22 dicembre 2008
