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I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati. I consiglieri, che cessano durante il triennio, sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati. I consiglieri non possono prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione, ne' in qualita' di commissari, ne' in qualita' di candidati.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 1 settembre 1957
