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((I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e durano in carica quattro anni. Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i quali non possono farne parte per piu' di due volte consecutive. I capi di Istituto, i professori delle scuole secondarie, i direttori ed i maestri possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato. I consiglieri, che cessano durante il loro quadriennio di durata in carica, sono sostituiti per la restante parte di questo da coloro che, nelle elezioni generali svolte all'inizio dello stesso quadriennio, li seguivano immediatamente nella graduatoria delle designazioni. Se trattasi di consiglieri scelti dal Ministro, questi procede alla sostituzione con nuova scelta. I componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichita', e belle arti, non possono prendere parte, ne' in qualita' di commissari ne' in qualita' di candidati, a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione e concernenti materie che, comunque, rientrino nella competenza specificamente attribuita alle rispettive Sezioni. Analogo divieto sussiste per i componenti del Consiglio superiore delle Accademie e biblioteche nei riguardi di concorsi relativi all'Amministrazione delle biblioteche governative)).

Testo in vigore dal 1 settembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1948 al 1 settembre 1957. 31 parole tolte, 156 parole aggiunte.

I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzionetolto: , aggiunto: e durano in carica tolto: tre anni e aggiunto: quattro anni. Essi possono essere confermatitolto: . Iaggiunto: , fatta eccezione dei membri della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i quali non possono farne parte per piu' di due volte consecutive. I capi di Istituto, i professori delle scuole secondarie, i direttori ed i maestri possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato. I consiglieri, che cessano durante il tolto: triennio aggiunto: loro quadriennio di durata in carica, sono sostituiti per la restante parte tolto: del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati. I consiglieri aggiunto: di questo da coloro che, nelle elezioni generali svolte all'inizio dello stesso quadriennio, li seguivano immediatamente nella graduatoria delle designazioni. Se trattasi di consiglieri scelti dal Ministro, questi procede alla sostituzione con nuova scelta. I componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichita', e belle arti, non possono prendere parteaggiunto: , ne' in qualita' di commissari ne' in qualita' di candidati, a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzionetolto: , ne' in qualita' di commissari, ne' in qualita' di candidati aggiunto: e concernenti materie che, comunque, rientrino nella competenza specificamente attribuita alle rispettive Sezioni. Analogo divieto sussiste per i componenti del Consiglio superiore delle Accademie e biblioteche nei riguardi di concorsi relativi all'Amministrazione delle biblioteche governative.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-12-30;1477~art23 · fonte del testo