Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1948 al 1 settembre 1957. Leggi il testo vigente →
La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La seconda Sezione sostituisce, inoltre, in tutte le sue attribuzioni, la Commissione istituita dall'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che, con la presente legge, e' soppressa. I pareri, di cui all'art. 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla. Sezione stessa nel proprio seno.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 1 settembre 1957
