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((La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il parere e' obbligatorio, oltre che nei casi gia' stabiliti dalla legge:

  • a)sui programmi di insegnamento e di esame;
  • b)sui programmi e le modalita' dei concorsi a cattedre. Le attribuzioni della Commissione di cui all'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono devolute alla seconda Sezione che le esercita mediante una Giunta di sette membri eletta nel suo seno. I pareri, di cui all'art. 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione nel proprio seno tra i membri che non facciano parte della Giunta. Per la validita' delle decisioni della Giunta e' richiesta la presenza di almeno cinque membri)).

Testo in vigore dal 1 settembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1948 al 1 settembre 1957. 23 parole tolte, 80 parole aggiunte in 3 capoversi.

La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione. tolto: La seconda Sezione sostituisce, inoltre, in tutte le sue attribuzioni, la Commissione istituita dall'art aggiunto: Il parere e' obbligatorio, oltre che nei casi gia' stabiliti dalla legge:

aggiunto: a) sui programmi di insegnamento e di esame;

aggiunto: b) sui programmi e le modalita' dei concorsi a cattedre. Le attribuzioni della Commissione di cui all'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, tolto: che, con la presente legge, e' soppressa aggiunto: sono devolute alla seconda Sezione che le esercita mediante una Giunta di sette membri eletta nel suo seno. I pareri, di cui all'art. 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dallatolto: . Sezione stessa aggiunto: Sezione nel proprio seno aggiunto: tra i membri che non facciano parte della Giunta. Per la validita' delle decisioni della Giunta e' richiesta la presenza di almeno cinque membri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-12-30;1477~art8 · fonte del testo