Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 2-bis — (Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello). Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2. Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie

Testo vigente dal 10 marzo 1984

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art2bis · fonte del testo