La questione di legittimità costituzionale sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione e relativa agli artt. 3, 4, 25 e 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, modificata dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, e 27 dicembre 1956, n. 1441, che limitano la partecipazione delle donne a non più della metà del numero totale dei giudici popolari è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 56 del 1958 della Corte costituzionale. La sua riproposizione in base ad un nuovo argomento tratto dalla sopravvenuta legge 9 febbraio 1963, n. 66, che ammette le donne a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento delle carriere, con ciò stesso non escludendo che le donne possano anche avere la prevalenza numerica nella formazione dei collegi giudicanti, rende pregiudizialmente necessario accertare se tale ultima legge non abbia abrogato le disposizioni denunciate e tale accertamento, tanto più trattandosi di successione cronologica di due leggi ordinarie, attiene al giudizio di rilevanza per il quale è competente il giudice a quo.
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